| CONSULENZE TECNICHE AL TRIBUNALE:
Il Consulente Tecnico d'Ufficio, noto anche con l'acronimo C.T.U. è quella figura professionale dell'ordinamento italiano prevista dall'art. 61 (1° comma) del Codice di Procedura Civile che recita: " Quando è necessario, il Giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica ".
Il C.T.U. svolge la funzione di Ausiliario del Giudice lavorando per lo stesso in un rapporto strettamente fiduciario, nell'ambito delle rigide e precise competenze definite dal Codice di Procedura Civile.
Ogni volta che il Giudice, ai fini della decisione, necessita del giudizio di un esperto data la vertenza del contendere su particolari cognizioni scientifiche, richiede solitamente l'intervento di un esperto.
L'esigenza di poter disporre, all'occorrenza, di "esperti" era già sentita all'epoca del Diritto Romano in quanto i magistrati - nel corso dell'istruzione probatoria - potevano non essere forniti della competenza necessaria a pervenire al giudizio.
Scopo del Consulente è quindi quello di rispondere in maniera puntuale e precisa, ai quesiti che il Giudice formula nell'udienza di conferimento dell'incarico e di relazionarne i risultati nell'elaborato peritale che prende il nome di Consulenza Tecnica d'Ufficio.
Qualunque sia il caso nel quale è richiesto l'intervento del consulente tecnico d'ufficio, questi deve assolvere un compito fondamentale: essere sintetico e preciso rispetto alle domande che gli vengono poste, così da potere chiarire al giudice esattamente quegli elementi che egli intende valutare per giungere ad una decisione. In particolare è importante che il CTU faccia sempre riferimento a dati certi e, possibilmente, che accompagni tutto ciò che afferma con opportuna documentazione focalizzandosi - nella parte finale - sulle proprie conclusioni tecniche. Queste devono essere il risultato di un procedimento logico ben preciso ma non devono mai permettersi di esorbitare in affermazioni che potrebbero avere, al di là dei profili tecnici, un'influenza diretta sulla decisione della causa.
Il CTU dunque, in qualità di “tecnico ausiliario” del giudice, fondamentalmente deve:
- illuminare l'organo giudicante cercando di risolvere i problemi e non crearne di nuovi;
- dare al giudice tutti i chiarimenti che di volta in volta gli sono richiesti;
- rilevare tutti i fatti per lui importanti alla fine di una valutazione tecnica;
- analizzare i fatti rilevati in relazione alla proprie cognizioni ed alle domande a lui rivolte;
- essere assolutamente obiettivo nell'espletamento dell'incarico;
- confrontarsi con i rispettivi consulenti di parte se nominati;
- riferire al giudice tutte quelle circostanze che possono interferire con l'espletamento dell'incarico;
- chiedere eventualmente al giudice l'autorizzazione ad agire nel caso si verifichino circostanze non previste al tempo del conferimento dell'incarico (ad es. grosse spese da sostenere per l'incarico).
I Consulenti Tecnici d'Ufficio sono iscritti - dopo una procedura di accertamento dell'esperienza - all'interno di specifici Albi, suddivisi per categorie (ad esempio: Periti ed Esperti in immobili, Geometri, Architetti, Ingegneri, Periti Industriali, Agronomi, Grafologi, Esperti in mobili ed antiquariato, ecc) tenuti dai Tribunali.
Il Consulente Tecnico d'Ufficio, se nominato dal Giudice tra gli esperti iscritti all'Albo, è obbligato a svolgere il mandato a meno che non ricorrano le particolari motivazioni previste dal Codice di Procedura Civile, per le quali lo stesso ha facoltà di rinunciare all'incarico (ad esempio: parentela con una delle parti in causa, aver già prestato l'opera di CTU in un precedente grado di giudizio nella stessa causa, ecc).
L'accettazione dell'incarico comporta un giuramento di rito nel quale il Consulente "Giura di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli al solo scopo di far conoscere al giudice la verità"
Il Consulente Tecnico d'Ufficio opera prestando particolarmente attenzione a garantire la propria imparzialità nei confronti delle parti alle quali deve consentire - in ogni momento - il contradditorio. È soggetto, inoltre, a tutti i limiti di garanzia del giusto processo ai quali è sottoposto il giudice e può quindi utilizzare esclusivamente la propria esperienza e capacità e la documentazione contenuta nel fascicolo, limitandosi a rispondere ai quesiti posti dal Giudice stesso. |